Lo Statuto dell’Associazione
Lo strumento che regola la vita associativa democratica della Famiglia della Luce con Camilla
L’associazione è nata il 7 gennaio 2015, ma successivamente sono state necessarie modifiche allo statuto per renderlo più attinente e agile in relazione allo sviluppo futuro dell’associazione e alla crescita dei suoi associati, che oggi provengono da 5 Nazioni e da tutte le regioni italiane.
Lo statuto che segue è quello attualmente in vigore, modificato a termini di legge e approvato durante l’Assemblea Straordinaria svolta online dalla sede di Colle Brianza il 29/04/2022.
Costituzione – Denominazione – Sede
Art. 1. É costituita con Sede Legale a Colle Brianza LC in Via Raffaello Sanzio 12 Fraz. Cagliano l’Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore denominata “Famiglia della Luce con Camilla – A.P.S.”. Il trasferimento della sede legale non comporta la modifica dello Statuto se avviene all’interno dello stesso Comune. L’Associazione potrà istituire o trasferire sedi secondario e/o operative su tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo. L’associazione ha durata illimitata.
Art. 2. L’Associazione “Famiglia della Luce con Camilla – A.P.S.”, più avanti chiamata per brevità Associazione, persegue, non a scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria, comprese nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Finalità e attività
Art. 3. L’Associazione è connotata da valori etico-cristiani per consentire agii aderenti un cammino di crescita personale e spirituale attraverso le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, come la formazione, il lavoro, la condivisione e il servizio.
Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale sociale con finalità educative, che vengono qui elencate a titolo meramente esemplificativo e comunque nell’ambito attività previste dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche:
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi con i quali condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati alfine del conseguimento delle finalità statutarie. L’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Potrà inoltre esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare lenormative amministrative e fiscali vigenti. Esercitare anche altre attività, non sopra descritte, purché secondarie e strumentali alle attività d’interesse generale secondo l’art. 6 D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Per perseguire le suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario, libero e gratuito dei propri associati nei modi di cui all’art. 17 del D. Lgs. 117/2017 ed articoli successivi.
Associati
Art. 6. Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi e lo spirito associativo, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderirvi inoltre i chierici e coloro che sono in vita consacrata, nel rispetto dei doveri del loro stato. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a sette. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. L’associazione non pone limitazioni con riferimenti alle condizioni economiche e discriminatorie di qualsiasi natura, in relazione all’ammissione degli associati; non ammette la rivalutabilità e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale acquisite dall’associazione.
Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione dev’essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.
Diritti e doveri dei soci
Art. 8 bis. I soci di dividono nelle seguenti categorie: fondatori, volontari e onorari.
Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee purché iscritti nel libro soci da più di tre mesi, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 7 giorni, dall’appartenenza all’Associazione, I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
Art.10. La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario senza oneri a carico del socio;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a) b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea. Chi recede dall’Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio, in particolar modo non avrà diritto al rimborso delle quote associative.
Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone, comprese i minorenni purché autorizzati da un genitore, che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico o di volontariato nei termini volta per volta stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Organi sociali e cariche elettive
Art.12. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente e il Vicepresidente
d. il Tesoriere
e. L’Organo di controllo
Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.
Assemblea dei soci
Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttiva si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno un’ora dopo la prima. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere tenuta anche a distanza, totalmente o in forma mista, con mezzi elettronici che consentano il riconoscimento, da parte del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, dei soggetti intervenuti. Nel caso di Assemblea tenuta a distanza le deleghe eventualmente conferite dovranno pervenire all’Associazione prima dell’inizio dell’Assemblea.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante la pubblicazione sul sito web dell’Associazione o tramite pubblicazione su strumenti informatici pubblici (social network) e mediante e-mail a tutti i soci, sono esclusi dal voto i soci sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea. La convocazione deve essere fatta almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
È data possibilità ai soci di conferire delega per la partecipazione e l’espressione di voto in assemblea ordinario e straordinaria. La delega potrà essere scritta e riportare i dati del soggetto delegante e del soggetto delegato che dovrà essere socio dell’associazione non sospeso o escluso. Ogni socio potrà avere un massimo di tre deleghe per assemblea.
Art.14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 17. L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:
Inoltre l’Assemblea Ordinaria delibera su:
Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l’Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, in presenza di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.
Consiglio Direttivo
Art. 19. lI Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall’Assemblea tra le persone fisiche associate; esso dura in carica 5 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili; alla scadenza del quinto anno decade dall’incarico con l’Assemblea che approva l’ultimo bilancio e che provvede all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo e-mail almeno 3 giorni prima della riunione, è comunque valida con la presenza di tutti i Consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Il consiglio Direttivo può essere tenuto anche a distanza utilizzando qualsiasi mezzo informatico atto a garantire la verifica dell’identità dell’intervenuto e l’espressione di voto ai singoli consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo ha potere di rappresentanza generale ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente e il Vice Presidente
Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttiva. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e am- ministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttiva.
L’organo di controllo e revisione legale
Art. 25. Qualora l’assemblea degli associati lo ritenga necessario al fine di garantire il buon funzionamento dell’associazione, o quando previsto per espressa previsione di legge, istituisce un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale e/o un revisore legale dei conti. L’organo potrà essere organizzato in forma collegiale, collegio dei Revisori composto da tre membri, ovvero in forma monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’associazione medesima. Il Presidente e i membri del collegio e/o il Revisore unico sono nominati dall’assemblea ordinaria, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 26. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
Entro 15 gg prima dell’Assemblea ordinaria il Consiglio deposita presso la sede o tramite pubblicazione tramite il sito web dell’associazione o tramite sistemi informatici pubblici (social): il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se il bilancio dell’Associazione è formato con ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate inferiore a € 220.000,00 si potrà redigere il bilancio nella forma del rendiconto di cassa. Il tutto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero se prevista. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. Le forme, i contenuti e le modalità di deposito e pubblicità dei documenti di bilancio devono essere comunque conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.
Art. 27. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
l proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:
Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Art. 30. In caso di attività di raccolta pubblica di fondi, l’assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro quattro mesi dal¬la chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all’art. 143 del DPR 917/86.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 31. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi del¬l’art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito il parere dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salvo diversa disposizione di legge verrà integralmente devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci né in forma diretta che indiretta.
Norma finale
Art. 32. lI presente Statuto dev’essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Colle Brianza, 29/04/2022
Letto e sottoscritto
La Presidente Il Segretario
Fezzi Elisabetta Daniele Moressa